CARTELLE ESATTORIALI E DECRETO AIUTI. NUOVE REGOLE

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Il nuovo articolo 15-bis denominato “Disposizioni urgenti in materia di liquidità” del Decreto Aiuti rivede l’articolo 19 del D.P.R. 602/1973 modificando l’istituto giuridico della dilazione delle cartelle esattoriali

Tra le Novità più rilevanti vi sono:
1️⃣  Raddoppio del limite delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la richiesta di rateazione deve essere comprovata da una temporanea situazione di obiettiva difficoltà
2️⃣ Incremento del numero delle rate non pagate che comporta la decadenza dal beneficio della rateazione
3️⃣ Possibilità di chiedere la rateazione di somme iscritte a ruolo senza interessare necessariamente la totalità dei carichi affidati alla riscossione
4️⃣ Possibilità di rateizzare altre partite a ruolo non comprese tra quelle decadute dal beneficio della rateazione
5️⃣ Perdita del diritto alla rateazione limitatamente ai ruoli decaduti dal relativo beneficio

Riportiamo un dettaglio dove indichiamo le regole prima del 18.07, dopo il 18.07 e quelle transitorie.

DEBITO DA RATEIZZARE?
Prima del 18 luglio
Possibile dilazionare la totalità delle cartelle o avvisi presenti a ruolo, oppure una sola parte delle cartelle o avvisi
Dopo il 18 luglio
Possibile dilazionare tutte o specifiche cartelle o avvisi oppure specifici carichi o partite presenti nelle singole cartelle o avvisi.
Situazione transitoria
Rimangono attive e valide le dilazioni già chieste con le regole a suo tempo presenti

RATEIZZI SENZA ISEE E INDICI
Prima del 18 luglio
Possibile dilazionare un debito fino ad € 60.000,00 senza dare prova del proprio stato di difficoltà (indicatore Isee indice Alfa e Liquidità).
Dopo il 18 luglio
Possibile dilazionare un debito fino ad € 120.000,00 senza dare prova del proprio stato di difficoltà (indicatore Isee indice Alfa e Liquidità).
Situazione transitoria
Rimangono attive e valide le dilazioni già chieste con le regole a suo tempo presenti.

RATE SALTATE
Prima del 18 luglio
La dilazione rimane attiva se il Contribuente salta fino a 4 rate (con la 5° decade la dilazione) anche non consecutive.
Dopo il 18 luglio
La dilazione rimane attiva se il Contribuente salta fino a 7 rate (con la 8° decade la dilazione) anche non consecutive.
Situazione transitoria
Rimangono attive e valide le dilazioni già chieste con le regole a suo tempo presenti.

PRECEDENTI RATEAZIONI DECADUTE
Prima del 18 luglio
Nel caso in cui il Contribuente ha fatto decadere precedenti dilazioni, non può più chiedere una nuova dilazione anche per cartelle/avvisi diversi. Deve prima saldare, in unica soluzione, le precedenti dilazioni decadute
Dopo il 18 luglio
Nel caso in cui il Contribuente ha fatto decadere precedenti dilazioni, per tali cartelle/avvisi, non potrà mai più chiedere una dilazione, anche pagando l’importo delle rateazioni decadute in unica soluzione. In ogni caso, potrà chiedere nuove dilazioni per cartelle/avvisi mai dilazionati, anche se ha avuto dilazioni decadute (però su cartelle/avvisi diversi).
Situazione transitoria
Per le dilazioni già richieste prima dell’entrata in vigore della novella, sarà valido il principio secondo cui, in caso di decadenza della rateazione, è sempre possibile dilazionare nuovamente il debito pagando integralmente ed in unica soluzione le rate scadute. Scopri di più guardando il video

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