TREGUA FISCALE 2023. DEFINIZIONE LITI PENDENTI

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Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1^ gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado) o del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

Le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1^ gennaio 2023, per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata, mediante trasmissione telematica, una distinta domanda di definizione e deve essere effettuato un distinto versamento. Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il termine per il pagamento della prima rata scade il 30 giugno 2023, le rate successive alla prima devono essere versate entro il 30 settembre, il 20 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno di ciascun anno. È esclusa la compensazione. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il 30 giugno 2023. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda

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Dott. Antonio Procida

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